L’art. 1, c. 1, lett. b), del Decreto anti-frodi ha esteso l’obbligatorietà del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese ai bonus diversi dal Superbonus: Bonus ristrutturazione, Ecobonus ordinari, Bonus facciate e Sismabonus.
Non sempre. Difatti, questi nuovi adempimenti sono obbligatori solo qualora si optasse per:
- sconto in fattura;
- cessione del credito.
Da quando sono obbligatori questi adempimenti?
L’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese si applica, in via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate a partire dal 12 novembre 2021, data di entrata in vigore del Decreto anti-frodi.
Inoltre, non occorrono tali adempimenti, per le fatture liquidate e per le quali è stato stipulato un accordo tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, prima del 12 novembre, anche qualora non si sia ancora provveduto alla comunicazione all’Agenzia delle entrate.
Quindi, per poter cedere una determinata spesa, bisogna aver già pagato la relativa fattura e aver stretto già l’accordo di cessione con la banca, l’impresa o il fornitore.
Congruità dei prezzi
Concentriamoci sulla congruità dei prezzi per i bonus differenti dal 110%. Secondo l’art. 119 c. 13 bis del DL Rilancio, variato a seguito del DL Antifrodi,:
“omissis…Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a), nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica. Nelle more dell’adozione dei predetti decreti, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.”
Questo comporta che, per determinare la congruità dei prezzi, potresti far riferimento:
- ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lett. a) dell’articolo 119 del Decreto rilancio e all’Allegato A, punto 13.1, del d.m. 6 agosto 2020: prezzari DEI, Regionali e delle province autonome.
- valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, dal MITE (ancora non emanato);
Mentre, nell’attesa che venga adottato il decreto del MITE, dovranno essere utilizzati i prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
Nella legge di bilancio 2022, a scanso di equivoci, è stato chiarito che per realizzare la congruità dei prezzi è possibile giovarsi del prezzario DEI.
L’attestazione della congruità della spesa può essere rilasciata dai medesimi tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni per il Superbonus.
Infine, secondo la circolare 16/E del 29 novembre 2021, per i Bonus diversi dal Superbonus, la congruità dei prezzi può essere rilasciata anche in assenza di uno stato di avanzamento lavori o di una dichiarazione di fine lavori. Tuttavia, considerata la ratio del Decreto anti-frodi di prevenire comportamenti fraudolenti nell’utilizzo di tali Bonus e ritenuto che, con riferimento a queste agevolazioni fiscali, il sostenimento di una spesa trova una giustificazione economica soltanto in relazione ad una esecuzione, ancorché parziale, di lavori. Quindi, la nuova attestazione della congruità della spesa non può che riferirsi ad interventi che risultino almeno iniziati.
Sempre con la legge di bilancio 2022, è stato introdotto un limite sotto al quale non occorre né il visto di conformità, né la congruità dei prezzi.
Limite di 10.000 €
Ad eccezione del bonus facciate, nel caso di cessione del credito o sconto in fattura, non è necessario il visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese per gli interventi ricadenti in edilizia libera o di importo inferiore a 10.000 euro.
Infine, nel caso di bonus facciate, non esiste alcun limite sotto il qualche si possono omettere tali adempimenti.
Cessione rate non fruite
L’obbligo del rilascio del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese, previsto dal Decreto anti-frodi, si applica anche alle comunicazioni di cessione del credito concernenti le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nell’anno 2020, per gli interventi ammessi ai Bonus diversi dal Superbonus, il cui accordo di cessione sia stato stretto a partire dal 12 novembre 2021.
Modello congruità
Secondo la circolare 16/e del 2021, l’attestazione della congruità delle spese, laddove non sia già contenuta in un modello di asseverazione normativamente previsto, può essere predisposta in forma libera, purché preveda l’assunzione di consapevolezza delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi, e della decadenza dai benefici conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
La parcella dell’asseverato è detraibile
All’interno della legge di Bilancio 2022 è stato ribadito che la parcella del professionista asseveratore è detraibile!
Possono essere cedute le spese per lavori almeno iniziati
Per i bonus ordinari, l’attestazione richiesta per optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito, può essere rilasciata anche in assenza di uno stato di avanzamento lavori (non esiste alcun limite del 30% o del 60% dei lavori) o di una dichiarazione di fine lavori.
Considerata la ratio del Decreto anti-frodi di prevenire comportamenti fraudolenti nell’utilizzo di tali Bonus e ritenuto che, con riferimento a queste agevolazioni fiscali, il sostenimento di una spesa trova una giustificazione economica soltanto in relazione ad una esecuzione, ancorché parziale, di lavori, la nuova attestazione della congruità della spesa non può che riferirsi ad interventi che risultino almeno iniziati ( Circolare 16/E 2021 Agenzia delle entrate).
Viceversa, se si volesse detrarre la spesa dalle tasse future, dovremmo distinguere due scenari:
Detrazione della tasse: occorre visto e congruità?
Il visto di conformità non è necessario nel caso di fruizione diretta di questi Bonus nella dichiarazione dei redditi.
Mentre, nei soli casi previsti dal DM 6 agosto 2020, l’attestazione della congruità è obbligatoria anche se decidessi di detrarti la spesa dalle tasse future. In pratica, qualora aderissi agli Ecobonus ordinari al 65% e al 50%, e al bonus facciate qualificato. Questo in quanto, il DM 6 Agosto 2020 imponeva la congruità dei prezzi precedentemente alla pubblicazione del DL Anti-frodi del 12 novembre 2021.
Difatti, secondo l’art.13 del Decreto efficienza energetica 06/08/2020, per gli Ecobonus ordinari il tecnico abilitato, deve sottoscrivere un computo metrico e asseverare il rispetto dei costi massimi per tipologia di intervento, seguendo i seguenti criteri:
- i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla regione in cui è sito l’edificio oggetto dell’intervento. In alternativa ai suddetti prezziari, il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI– Tipografia del Genio Civile;
- nel caso in cui i prezzari di cui alla lettera a) non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso. La relazione firmata dal tecnico abilitato per la definizione dei nuovi prezzi è allegata all’asseverazione di cui all’articolo 8;
Bisogna precisare che, per alcuni Ecobonus ordinari, la congruità dei prezzi potrebbe essere sostituita dalla dichiarazione del fornitore/installatore del rispetto dei prezzi indicati (art. 13.2 all. A del Decreto Requisiti 06/08/2020).
Viceversa, se si decidesse di portare in detrazione dalle tasse le spese sostenute per il bonus ristrutturazione e il bonus facciate non qualificato (sola tinteggiatura senza la posa del cappotto termico), non si avrebbe bisogno né di visto né della congruità dei prezzi.
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