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Abilitazione Antincendio

Il C.P.I. ovvero Certificato di Prevenzione Incendi, è un documento che viene rilasciato dai Vigili del Fuoco per tutte quelle attività riportate nell’elenco di cui al D.M. 16/02/1982 elenco attività soggette a C.P.I.”; successivamente all’avvenuta esecuzione delle opere necessarie prescritte da apposito progetto approvato.

Il C.P.I. ha una validità temporanea, al termine della quale deve essere rinnovato, attivando la procedura predisposta dalla normativa.

NORME PREVENZIONE INCENDI (Legge 51/06, 214/06; D.P.R. 37/98; D.M. 30/4/98, 4/5/98, 27/4/05, 29/12/05)  (sanita07)

Soggetti interessati:

Chiunque gestisce attività, locali, depositi, impianti soggetti a rischio di incendio, tra cui imprenditori agricoli, in quanto titolari di:

–          depositi gas combustibili in serbatoi fissi di capacità superiore a 0,3 mc.;

–          depositi liquidi infiammabili di capacità superiore a 25 mc.;

–          impianti per trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali con impiego gas combustibili;

–          mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 200 q.li;

–          impianti di essiccazione cereali e vegetali in genere con depositi, di capacità superiore a 500 q.li di prodotto essiccato;

–          depositi legna da ardere, paglia, fieno, canne con capienza superiore a 500 q.li. Esclusi depositi all’aperto o dotati di protezioni verticali o orizzontali, realizzati con qualunque materiale purché:

a)       una parete provvista di apertura per aerazione di ampiezza superiore a 50% superfice della parete stessa;

b)       collocati ad almeno 100 m. da più vicino fabbricato esterno o da confini area edificabile o da altra opera pubblica;

–          depositi di concimi chimici e fitofarmaci superiori a 500 q.li;

–          attività ricettive, compresi alloggi agrituristici con più di 25 posti letto;

–          locali adibiti ad esposizione e/o vendite ad ingrosso o al dettaglio con superfice lorda vendibile superiore a 400 mq., comprensiva dei servizi e depositi;

–          locali adibiti a depositi merci e materiali vari con superfice lorda di oltre 1.000 mq.;

–          impianti per produzione calore (v. Caldaie), alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h.

Escluse da certificato prevenzione incendi manifestazioni temporanee di ogni genere da effettuarsi in locali aperti al pubblico.

Iter procedurale:

Interessati inviano a Comando Provinciale Vigili del Fuoco domanda in bollo per ottenere parere di conformità su progetti per nuovi impianti, o costruzioni, o modifiche di quelli esistenti. Domanda deve contenere:

–          generalità e domicilio richiedente

–          specificazione attività principale ed eventuali attività secondarie

–          ubicazione prevista delle opere da realizzare.

Alla domanda allegare:

–          documentazione tecnico-progettuale sottoscritta da tecnico abilitato (compreso agrotecnico ed agronomo iscritto ad Albo per relazione di progetto relativo a rilascio o rinnovo del certificato di prevenzione incendi “strettamente attinente al settore agricolo o rurale”, come attestato mediante specifica dichiarazione di titolare attività. Per esercitare agrotecnico ed agronomo deve chiedere iscrizione ad elenco Ministero Interno), comprendente: scheda informativa generale su attività svolta; relazione tecnica su pericoli di incendio; descrizione delle condizioni ambientali; valutazione qualitativa del rischio; strategia antincendio; gestione emergenza;

–          elaborati grafici relativi a: planimetria generale (1:1.200), pianta in scala (1:100), sezioni ed eventuali progetti di edifici;

–          attestato di versamento per istruttoria

Comando Provinciale Vigili del Fuoco esamina richiesta entro 45 giorni (90 giorni in caso situazioni complesse), al fine di accertare:

a)       presenza di attrezzature mobili ed impianti fissi di estinzione in numero, caratteristiche ed ubicazione idonea a consentire primo efficace intervento su un principio di incendio in tutte le aree di attività;

b)       impianti elettrici dotati di interruttore generale, capace di porre fuori tensione impianto elettrico in pericolo, installato in posizione segnalata, adeguatamente protetto in modo da non costituire mai un pericolo di innesco incendi;

c)       materiali impiegati aventi requisiti minimi resistenza al fuoco previsti da D.M. 14/9/61;

d)       installazione in posizione visibile di idonea segnaletica per prevenzione incendi;

e)       locali dotati di adeguate aperture aerazione. Nei depositi gas combustibili o liquidi infiammabili, superfice di aerazione naturale: superiore a 1/30 della superfice se questa minore a 400 mq.;  superiore a 1/50 per superfice eccedente i 400 mq.;

f)        nei depositi di sostanze infiammabili: vietato uso di apparecchi con fiamma ossidrica o deposito di altre sostanze che reagendo con le prime possono provocare incendi o esplosioni;

g)       in alloggi agrituristici e in locali vendita e/o esposizione merci all’ingrosso o al dettaglio, vietato:

  • uso di fiamme libere, fornelli o stufe a gas, stufe elettriche con resistenza a vista, stufe a cherosene;

  • costituire depositi di sostanze infiammabili eccedenti i 10 litri;

h)       rispetto distanze di sicurezza, fissato in: 100 m. per depositi di paglia, fieno, legna da più vicino fabbricato esterno; da 25 a 75 m. per depositi gas combustibili e liquidi infiammabili in base a capacità dei serbatoi. Distanze ridotte del 25% se installati impianti di rilevazione automatica incendio o impianti fissi di spegnimento ed attivazione automatica e del 50% se depositi costruiti con muri paraschegge;

i)         uscite di sicurezza, facilmente apribili dall’interno e dimensionate in base a numero persone presenti nelle strutture nel periodo di massimo affollamento.

Comando Provinciale Vigili del Fuoco può chiedere integrazione documenti. Se entro termini fissati nessuna risposta, domanda respinta. Se Comando non si esprime nei termini prescritti, il progetto si intende respinto. Interessati contro “silenzio rifiuto” può ricorrere entro successivi 60 giorni a Giudice Amministrativo.

Mancata espressione del parere di conformità impedisce avvio procedura di rilascio certificato prevenzione incendi.

Completate opere previste nel progetto approvato, interessati inviano a Comando richiesta di sopralluogo corredata da dichiarazione sostitutiva notorietà (Modello riportato su G.U. 104/98) attestante rispetto norme di sicurezza antincendio ed impegno a mantenere in efficienza impianti ed attrezzature. Vidimazione apposta da Comando ha significato di autorizzazione provvisoria ad esercizio attività.

Sopralluogo da eseguire entro 90 giorni per accertare rispetto prescrizioni norme prevenzione incendi. Entro 15 giorni da sopralluogo rilasciato certificato prevenzione incendi che costituisce anche nulla-osta per inizio attività.

Interessati inviano a Comando Provinciale Vigili del Fuoco dichiarazione in bollo per ottenere certificato di prevenzione incendi, contenente:

–          generalità e domicilio richiedente o di persona delegata a rappresentarne interessi;

–          specificazione ed ubicazione di attività principale ed eventuali attività secondarie;

–          estremi di approvazione progetto da parte Comando Vigili Fuoco.

Alla domanda allegare:

a)       copia parere rilasciato da Comando Vigili Fuoco su progetto

b)       documentazione tecnica atta a comprovare conformità strutture, finiture, impianti, attrezzature a normativa vigente in materia di sicurezza incendi

c)       attestato versamento importo per istruttoria

Nel caso di attività industriali a rischio di incidente rilevante, richiesta per rilascio nulla-osta di fattibilità e certificato di prevenzione incendi esaminata da Comitati Tecnici Regionali ed Interregionali, che possono chiedere documenti integrativi ed a cui vanno inviati rapporti periodici di sicurezza.

Comando Provinciale Vigili Fuoco procede a rilascio di:

1)       nulla-osta di fattibilità, entro 60 giorni da comunicazione Comitato di “positiva verifica del rapporto di sicurezza”

2)       certificato di prevenzione incendi, entro 60 giorni da comunicazione Comitato di positivo sopralluogo.

Se riscontrata mancanza requisiti, informato interessato ed Autorità.

Con D.P.R. 214/06 approvate procedure semplificate di prevenzione incendi in caso di depositi fissi di gas petrolio liquefatto di capacità complessiva inferiore a 5 mc. (Esclusi impianti al servizio di attività soggette di controlli di prevenzione incendi). Titolari impianti chiedono a Comando Provinciale Vigili del Fuoco rilascio certificato di prevenzione incendi, allegando:

a)       dichiarazione di conformità di impianto;

b)       dichiarazione del titolare attestante che rispettate prescrizioni vigenti in materia di prevenzione incendi ed impegno a rispettare obblighi contenuti nel certificato;

c)       planimetria del deposito in scala idonea firmata da libero professionista iscritto ad Albo e dal responsabile tecnico impresa che installa deposito;

d)       attestazione avvenuto pagamento spese di sopralluogo.

Comando Vigili del Fuoco:

1)       rilascia ricevuta di presentazione domanda ed autorizzazione provvisoria ad attività di deposito (Senza necessità di emettere alcun parere di conformità in merito). Per ogni modifica intervenuta nei depositi, titolare impianto presenta documentazione di cui sopra. Se riscontrate carenze nei requisiti di sicurezza richiesti, Comando comunica subito cessazione di efficacia dell’autorizzazione provvisoria;

2)       esegue entro 90 giorni sopralluogo per accertare rispetto delle prescrizioni previste da normativa di prevenzione incendi;

3)       rilascia entro 15 giorni da sopralluogo positivo, certificato di prevenzione incendi che costituisce ai fini antincendio nulla-osta per esercizio attività.

Se impossibile osservare norme prevenzione incendi, interessati inviano domanda in bollo di deroga a Ispettorato Regionale Vigili del Fuoco, tramite Comando Provinciale, contenente: generalità e domicilio richiedente, attività principale e secondaria, disposizioni normative oggetto deroga, caratteristiche attività e dei vincoli esistenti per cui impossibile rispettare norme, valutazione rischi aggiuntivi dovuti a deroga e misure tecniche adottate per prevenire rischi aggiuntivi. Allegare:

a)       documentazione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato, analoga a quella richiesta per certificato di conformità del progetto con in più “valutazione rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle prescrizioni”

b)       versamento importo istruttoria.

Comando esegue istruttoria entro 30 giorni, trasmettendo parere ad Ispettorato per concessione o meno deroga nei successivi 60 giorni.

Interessati debbono mantenere in efficienza sistemi, dispositivi, attrezzature relative a sicurezza antincendio, attraverso:

1)       verifiche ed interventi di manutenzione “secondo le cadenze temporali indicate dal Comando nel certificato di prevenzione. Controlli da annotare in apposito registro da mostrare ad Organo di controllo;

2)       adeguata informazione e formazione del personale su: rischi di incendio connessi ad attività misure di prevenzione adottate, prevenzioni da seguire per evitare incendio, procedure da attuare in caso di incendio. Analoghi obblighi applicati anche in caso di rilascio nulla osta;

3)       tenuta registro su cui annotare verifiche, manutenzione, azione di informazione e formazione attuata.

Qualunque variazione introdotta nella struttura od impianto, che ne pregiudichi condizioni di sicurezza, rende necessaria richiesta di nuovo certificato.

Certificato validi 6 anni, rinnovabili, per identica durata, su richiesta in bollo inviata a Comando prima della scadenza, specificando generalità e domicilio richiedente, nonché attività principale e secondaria ed allegando:

1)       copia certificato di prevenzione in scadenza;

2)       dichiarazione interessato attestante invariata situazione rischio incendi rispetto a data di rilascio certificato e rispetto obblighi di manutenzione;

3)       perizia giurata attestante efficienza dispositivi di prevenzione incendio;

4)       versamento importo per istruttoria

Rinnovo concesso da Comando, entro 15 giorni da richiesta, senza necessità di sopralluogo.