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VOLTURA CATASTALE 2022

Che cos’è la voltura catastale e a cosa serve? Quando è obbligatorio presentarla?

Attraverso la voltura catastale si comunica all’agenzia delle entrate il passaggio di proprietà di un immobile (terreno, casa, garage, cantina etc.) a seguito di un atto pubblico, ad esempio un rogito, trasferimento di usufrutto o una dichiarazione di successione. Conseguenza diretta è l’aggiornamento dei dati catastali del bene oggetto di trasferimento.

Fondamentalmente viene sostituito l’intestatario del bene (o dei beni).

Devi sapere che, dovrai presentare un modello di voltura per ogni Comune in cui gli immobili, censiti al catasto fabbricati o al Catasto terreni, sono situati. Ad esempio, se possiedi una casa e un terreno a Roma, un casa ad Albano Laziale (in provincia di Roma) e un terreno a Milano, dovrai presentare tre richieste di voltura, naturalmente pagando quanto dovuto per tre volte.

Ma in cosa consiste la voltura catastale? Per cambiare gli intestatari occorre fondamentalmente riempire un modello (vedi immagine in basso) dove andranno segnalati i futuri proprietari del bene con le relative quote di possesso, oltre naturalmente agli immobili oggetto di voltura. Le case andranno indicate con foglio, particella e subalterno. Il Foglio indica la “zona”, la particella l’edificio e il subalterno l’appartamento. Mentre i terreni verranno indicate con foglio e particella, anche in questo caso il foglio indica la “zona” del Comune, mentre la particella il piccolo appezzamento di terreno.

Se ti interessa o vuoi procedere con il “fai da te”, potrai scaricare i modelli da questo link.

Chi può presentare la voltura?

La voltura può essere presentata da:

  • uno dei futuri intestatari dell’immobile oggetto di voltura;
  • un professionista delegato: geometra, architetto, ingegnere, perito, commercialista, ragioniere, avvocato o notaio oppure da un centro di assistenza fiscale, caf, patronato, associazione consumatori etc.

Naturalmente chi presenterà il modello dovrà possedere la delega dell’avente titolo (uno dei futuri intestatari) per la richiesta di voltura oppure l’incarico professionale.

Vediamo i tempi e il protocollo della pratica:

Come, quando e dove presentare la voltura catastale?

La voltura catastale va presentata entro 30 giorni dalla data di registrazione della successione. Deve essere consegnata presso l’ufficio delle entrate dove è stata registrata la successione, oppure anche all’ufficio della provincia dove sono situati gli immobili. In alternativa, potresti inviare la dichiarazione per posta raccomandata o per posta elettronica certificata all’indirizzo Pec dell’ufficio provinciale territorialmente competente. In caso di immobili situati in diverse province basta presentare le volture in un’unica agenzia del territorio. Sarà l’ufficio catastale scelto a trasmetterà i dati alle altre province.

Se dovessero passare i 30 giorni, si incappa in sanzioni, che aumentano con il passare del tempo. Sanzioni veramente minime, generalmente pochi euro.

Quali documenti sono necessari?

Se non vuoi tornare due o tre volte al catasto, oggi ufficio del territorio, dovrai appuntarti questi documenti da consegnare o inviare ai funzionari:

  1. la ricevuta del pagamento della somma dovuta (che ti segnalerò successivamente), eseguito su conto corrente postale dell’ufficio; a meno che, intendi pagare direttamente al catasto;
  2. la fotocopia di un documento di identità valido;
  3. è opportuno allegare copia, in carta libera, delle dichiarazioni di successione o degli atti civili, giudiziari o amministrativi che danno origine alla domanda;
  4. le visure catastali dei beni oggetto di voltura, naturalmente ancora non aggiornate;
  5. eventuale delega per il deposito, qualora tu non abbia diritto alla consegna della richiesta;
  6. ma cosa fondamentale, non dimenticarti il modello compilato della richiesta di voltura!!!

Ti ricordo che per qualsiasi dubbio ti conviene contattare il centralino dell’Agenzia delle Entrate, di solito sono molto disponibili.

Infine, parliamo della questione economica:

Quale sono i costi della voltura?

Incaricare un tecnico di redigere e trasmettere una domanda di voltura non ha dei costi esagerati. Non è complicato, specialmente per chi lavora in questo settore e redige spesso volture. Potresti anche optare per il fai da te seguendo i consigli del web, ma visti i prezzi ti consiglierei di delegare.

Ma vediamo i costi in dettaglio:

  • parcella del tecnico: il costo del tecnico varia fondamentalmente in base al numero di terreni o fabbricati che possiedi. Se non superi le 20 particelle la stesura e il deposito della voltura ti costerà tra i 100 e i 150 €. Se invece possiedi tanti terreni e case, cosa che ti auguro, il prezzo sarà leggermente superiore.
  • 55 euro a titolo di tributo speciale catastale;
  • 16 euro di imposta di bollo per ogni 4 pagine della domanda. Anche in questo caso ti auguro di pagare un bel po’ di imposte di bollo, anche se è davvero difficile sforare le 4 pagine.

Esistono due metodi per versare le somme:

  1. direttamente allo sportello dell’ufficio catastale;
  2. sul c/c dell’ufficio (reperibile nella pagina dei singoli uffici provinciali).

Abilitazione Antincendio

Il C.P.I. ovvero Certificato di Prevenzione Incendi, è un documento che viene rilasciato dai Vigili del Fuoco per tutte quelle attività riportate nell’elenco di cui al D.M. 16/02/1982 elenco attività soggette a C.P.I.”; successivamente all’avvenuta esecuzione delle opere necessarie prescritte da apposito progetto approvato.

Il C.P.I. ha una validità temporanea, al termine della quale deve essere rinnovato, attivando la procedura predisposta dalla normativa.

NORME PREVENZIONE INCENDI (Legge 51/06, 214/06; D.P.R. 37/98; D.M. 30/4/98, 4/5/98, 27/4/05, 29/12/05)  (sanita07)

Soggetti interessati:

Chiunque gestisce attività, locali, depositi, impianti soggetti a rischio di incendio, tra cui imprenditori agricoli, in quanto titolari di:

–          depositi gas combustibili in serbatoi fissi di capacità superiore a 0,3 mc.;

–          depositi liquidi infiammabili di capacità superiore a 25 mc.;

–          impianti per trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali con impiego gas combustibili;

–          mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 200 q.li;

–          impianti di essiccazione cereali e vegetali in genere con depositi, di capacità superiore a 500 q.li di prodotto essiccato;

–          depositi legna da ardere, paglia, fieno, canne con capienza superiore a 500 q.li. Esclusi depositi all’aperto o dotati di protezioni verticali o orizzontali, realizzati con qualunque materiale purché:

a)       una parete provvista di apertura per aerazione di ampiezza superiore a 50% superfice della parete stessa;

b)       collocati ad almeno 100 m. da più vicino fabbricato esterno o da confini area edificabile o da altra opera pubblica;

–          depositi di concimi chimici e fitofarmaci superiori a 500 q.li;

–          attività ricettive, compresi alloggi agrituristici con più di 25 posti letto;

–          locali adibiti ad esposizione e/o vendite ad ingrosso o al dettaglio con superfice lorda vendibile superiore a 400 mq., comprensiva dei servizi e depositi;

–          locali adibiti a depositi merci e materiali vari con superfice lorda di oltre 1.000 mq.;

–          impianti per produzione calore (v. Caldaie), alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h.

Escluse da certificato prevenzione incendi manifestazioni temporanee di ogni genere da effettuarsi in locali aperti al pubblico.

Iter procedurale:

Interessati inviano a Comando Provinciale Vigili del Fuoco domanda in bollo per ottenere parere di conformità su progetti per nuovi impianti, o costruzioni, o modifiche di quelli esistenti. Domanda deve contenere:

–          generalità e domicilio richiedente

–          specificazione attività principale ed eventuali attività secondarie

–          ubicazione prevista delle opere da realizzare.

Alla domanda allegare:

–          documentazione tecnico-progettuale sottoscritta da tecnico abilitato (compreso agrotecnico ed agronomo iscritto ad Albo per relazione di progetto relativo a rilascio o rinnovo del certificato di prevenzione incendi “strettamente attinente al settore agricolo o rurale”, come attestato mediante specifica dichiarazione di titolare attività. Per esercitare agrotecnico ed agronomo deve chiedere iscrizione ad elenco Ministero Interno), comprendente: scheda informativa generale su attività svolta; relazione tecnica su pericoli di incendio; descrizione delle condizioni ambientali; valutazione qualitativa del rischio; strategia antincendio; gestione emergenza;

–          elaborati grafici relativi a: planimetria generale (1:1.200), pianta in scala (1:100), sezioni ed eventuali progetti di edifici;

–          attestato di versamento per istruttoria

Comando Provinciale Vigili del Fuoco esamina richiesta entro 45 giorni (90 giorni in caso situazioni complesse), al fine di accertare:

a)       presenza di attrezzature mobili ed impianti fissi di estinzione in numero, caratteristiche ed ubicazione idonea a consentire primo efficace intervento su un principio di incendio in tutte le aree di attività;

b)       impianti elettrici dotati di interruttore generale, capace di porre fuori tensione impianto elettrico in pericolo, installato in posizione segnalata, adeguatamente protetto in modo da non costituire mai un pericolo di innesco incendi;

c)       materiali impiegati aventi requisiti minimi resistenza al fuoco previsti da D.M. 14/9/61;

d)       installazione in posizione visibile di idonea segnaletica per prevenzione incendi;

e)       locali dotati di adeguate aperture aerazione. Nei depositi gas combustibili o liquidi infiammabili, superfice di aerazione naturale: superiore a 1/30 della superfice se questa minore a 400 mq.;  superiore a 1/50 per superfice eccedente i 400 mq.;

f)        nei depositi di sostanze infiammabili: vietato uso di apparecchi con fiamma ossidrica o deposito di altre sostanze che reagendo con le prime possono provocare incendi o esplosioni;

g)       in alloggi agrituristici e in locali vendita e/o esposizione merci all’ingrosso o al dettaglio, vietato:

  • uso di fiamme libere, fornelli o stufe a gas, stufe elettriche con resistenza a vista, stufe a cherosene;

  • costituire depositi di sostanze infiammabili eccedenti i 10 litri;

h)       rispetto distanze di sicurezza, fissato in: 100 m. per depositi di paglia, fieno, legna da più vicino fabbricato esterno; da 25 a 75 m. per depositi gas combustibili e liquidi infiammabili in base a capacità dei serbatoi. Distanze ridotte del 25% se installati impianti di rilevazione automatica incendio o impianti fissi di spegnimento ed attivazione automatica e del 50% se depositi costruiti con muri paraschegge;

i)         uscite di sicurezza, facilmente apribili dall’interno e dimensionate in base a numero persone presenti nelle strutture nel periodo di massimo affollamento.

Comando Provinciale Vigili del Fuoco può chiedere integrazione documenti. Se entro termini fissati nessuna risposta, domanda respinta. Se Comando non si esprime nei termini prescritti, il progetto si intende respinto. Interessati contro “silenzio rifiuto” può ricorrere entro successivi 60 giorni a Giudice Amministrativo.

Mancata espressione del parere di conformità impedisce avvio procedura di rilascio certificato prevenzione incendi.

Completate opere previste nel progetto approvato, interessati inviano a Comando richiesta di sopralluogo corredata da dichiarazione sostitutiva notorietà (Modello riportato su G.U. 104/98) attestante rispetto norme di sicurezza antincendio ed impegno a mantenere in efficienza impianti ed attrezzature. Vidimazione apposta da Comando ha significato di autorizzazione provvisoria ad esercizio attività.

Sopralluogo da eseguire entro 90 giorni per accertare rispetto prescrizioni norme prevenzione incendi. Entro 15 giorni da sopralluogo rilasciato certificato prevenzione incendi che costituisce anche nulla-osta per inizio attività.

Interessati inviano a Comando Provinciale Vigili del Fuoco dichiarazione in bollo per ottenere certificato di prevenzione incendi, contenente:

–          generalità e domicilio richiedente o di persona delegata a rappresentarne interessi;

–          specificazione ed ubicazione di attività principale ed eventuali attività secondarie;

–          estremi di approvazione progetto da parte Comando Vigili Fuoco.

Alla domanda allegare:

a)       copia parere rilasciato da Comando Vigili Fuoco su progetto

b)       documentazione tecnica atta a comprovare conformità strutture, finiture, impianti, attrezzature a normativa vigente in materia di sicurezza incendi

c)       attestato versamento importo per istruttoria

Nel caso di attività industriali a rischio di incidente rilevante, richiesta per rilascio nulla-osta di fattibilità e certificato di prevenzione incendi esaminata da Comitati Tecnici Regionali ed Interregionali, che possono chiedere documenti integrativi ed a cui vanno inviati rapporti periodici di sicurezza.

Comando Provinciale Vigili Fuoco procede a rilascio di:

1)       nulla-osta di fattibilità, entro 60 giorni da comunicazione Comitato di “positiva verifica del rapporto di sicurezza”

2)       certificato di prevenzione incendi, entro 60 giorni da comunicazione Comitato di positivo sopralluogo.

Se riscontrata mancanza requisiti, informato interessato ed Autorità.

Con D.P.R. 214/06 approvate procedure semplificate di prevenzione incendi in caso di depositi fissi di gas petrolio liquefatto di capacità complessiva inferiore a 5 mc. (Esclusi impianti al servizio di attività soggette di controlli di prevenzione incendi). Titolari impianti chiedono a Comando Provinciale Vigili del Fuoco rilascio certificato di prevenzione incendi, allegando:

a)       dichiarazione di conformità di impianto;

b)       dichiarazione del titolare attestante che rispettate prescrizioni vigenti in materia di prevenzione incendi ed impegno a rispettare obblighi contenuti nel certificato;

c)       planimetria del deposito in scala idonea firmata da libero professionista iscritto ad Albo e dal responsabile tecnico impresa che installa deposito;

d)       attestazione avvenuto pagamento spese di sopralluogo.

Comando Vigili del Fuoco:

1)       rilascia ricevuta di presentazione domanda ed autorizzazione provvisoria ad attività di deposito (Senza necessità di emettere alcun parere di conformità in merito). Per ogni modifica intervenuta nei depositi, titolare impianto presenta documentazione di cui sopra. Se riscontrate carenze nei requisiti di sicurezza richiesti, Comando comunica subito cessazione di efficacia dell’autorizzazione provvisoria;

2)       esegue entro 90 giorni sopralluogo per accertare rispetto delle prescrizioni previste da normativa di prevenzione incendi;

3)       rilascia entro 15 giorni da sopralluogo positivo, certificato di prevenzione incendi che costituisce ai fini antincendio nulla-osta per esercizio attività.

Se impossibile osservare norme prevenzione incendi, interessati inviano domanda in bollo di deroga a Ispettorato Regionale Vigili del Fuoco, tramite Comando Provinciale, contenente: generalità e domicilio richiedente, attività principale e secondaria, disposizioni normative oggetto deroga, caratteristiche attività e dei vincoli esistenti per cui impossibile rispettare norme, valutazione rischi aggiuntivi dovuti a deroga e misure tecniche adottate per prevenire rischi aggiuntivi. Allegare:

a)       documentazione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato, analoga a quella richiesta per certificato di conformità del progetto con in più “valutazione rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle prescrizioni”

b)       versamento importo istruttoria.

Comando esegue istruttoria entro 30 giorni, trasmettendo parere ad Ispettorato per concessione o meno deroga nei successivi 60 giorni.

Interessati debbono mantenere in efficienza sistemi, dispositivi, attrezzature relative a sicurezza antincendio, attraverso:

1)       verifiche ed interventi di manutenzione “secondo le cadenze temporali indicate dal Comando nel certificato di prevenzione. Controlli da annotare in apposito registro da mostrare ad Organo di controllo;

2)       adeguata informazione e formazione del personale su: rischi di incendio connessi ad attività misure di prevenzione adottate, prevenzioni da seguire per evitare incendio, procedure da attuare in caso di incendio. Analoghi obblighi applicati anche in caso di rilascio nulla osta;

3)       tenuta registro su cui annotare verifiche, manutenzione, azione di informazione e formazione attuata.

Qualunque variazione introdotta nella struttura od impianto, che ne pregiudichi condizioni di sicurezza, rende necessaria richiesta di nuovo certificato.

Certificato validi 6 anni, rinnovabili, per identica durata, su richiesta in bollo inviata a Comando prima della scadenza, specificando generalità e domicilio richiedente, nonché attività principale e secondaria ed allegando:

1)       copia certificato di prevenzione in scadenza;

2)       dichiarazione interessato attestante invariata situazione rischio incendi rispetto a data di rilascio certificato e rispetto obblighi di manutenzione;

3)       perizia giurata attestante efficienza dispositivi di prevenzione incendio;

4)       versamento importo per istruttoria

Rinnovo concesso da Comando, entro 15 giorni da richiesta, senza necessità di sopralluogo.

Attestazione Prestazione Energetica

La certificazione energetica ( o Attestato di prestazione energetica A.P.E.), è un documento che attesta la qualità, dal punto di vista termico della tua casa, o appartamento. Anche se non è sempre obbligatoria, ti consiglio di realizzarla per verificare il consumo annuo della tua casa ed individuare gli elementi critici da sostituire.

Difatti, un buon tecnico, oltre a indicarti i kw consumati e la classe energetica ( da A4, la migliore a G la peggiore), ti segnalerà i punti deboli dell’ involucro o dell’impianto termico e ti suggerirà gli interventi più convenienti per abbassare il prezzo della bolletta.

L’immobile deve essere dotato di attestato di prestazione energetica e dovrete contattare un professionista (ingegnere, architetto, geometra, perito etc.) nei seguenti casi:

  1. edifici di nuova costruzione o edifici sottoposti a ristrutturazione importante (intervento su più del 50% dell’involucro edilizio della casa e sull’impianto), all’atto di chiusura dei lavori e/o al rilascio dell’agibilità;
  2. compravendita di edifici, appartamenti o quote degli stessi. In questo caso deve essere allegato al contratto notarile; è il venditore a pagare il tecnico, salvo diverso accordo (clausola).
  3. locazione (affitto) di intero immobile o singole unità immobiliari. Anche in questo caso va allegata al contratto di fitto; è il proprietario a dover pagare il tecnico.
  4. edificio pubblico esistente ed utilizzato dalla pubblica amministrazione con Superficie utile >250 mq;
  5. contratti di gestione calore presso la pubblica amministrazione;
  6. annunci immobiliari (compravendita e locazione).

Inoltre, l’obbligo di dotazione si estende ai seguenti casi: permuta, transazione, datio in solutum (pagamento in natura, tramite un bene mobile), conferimenti in società, assegnazione ai soci, cessione di azienda nel cui patrimonio sono compresi immobili, vendita di porzioni di immobile (per esempio quote dell’alloggio del custode).

Una volta elencati i casi in cui è obbligatoria l’ape, vediamo per quali immobili è necessaria:

Quali sono gli immobili per cui è obbligatoria la certificazione energetica?

La certificazione energetica è obbligatoria nelle casistiche precedentemente indicate per tutte le categorie di edifici definite dall’articolo 3 del DPR 412/93. Vediamole:

    • E.1 Edifici di tutte le tipologie adibiti a residenza e assimilabili;
    • E.2 Edifici adibiti a residenze collettive, a uffici e assimilabili;
    • E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili;
    • E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili;
    • E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili;
    • E.6 Edifici adibiti ad attività sportive;
    • E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
    • E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.

In quali casi l’APE non è obbligatorio? Immobili esenti

Il certificato non deve essere redatto nei casi riportati nella legge nazionale all’art.3 comma 3 del dlgs 192/2005, ovvero:

  • i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati. Per fabbricato isolato con superficie utile inferiore a 50 mq si intende un fabbricato distaccato da altri edifici. Un miniappartamento di 49 mq in un condominio non è un fabbricato isolato. Un bungalow di 49 mq in un campeggio è un fabbricato isolato;
  • i fabbricati industriali e artigianali – quando gli ambienti sono riscaldati (o raffrescati) per esigenze del processo produttivo;  quando il loro utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione. Questo deve essere collegato alle esigenze del processo produttivo, perché se è prevista la presenza di lavoratori, i locali devono essere climatizzati ai fini della permanenza di persone. D.Lgs. 81/08 – ALLEGATO IV – REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO – 1. AMBIENTI DI LAVORO 1.9.2. Temperatura dei locali 1.9.2.1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all’organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori. 1.9.2.2. Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener conto della influenza che possono esercitare sopra di essa il grado di umidità ed il movimento dell’aria concomitanti. 1.9.2.3. La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso deve essere conforme alla destinazione specifica di questi locali.
  • quando gli ambienti sono riscaldati utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili. Per reflui energetici si intende un recupero di fluidi (acqua, aria, vapore, fumi) già caldi per esigenze di produzione. Per esempio: un calore residuo che rappresenta lo scarto energetico di processo (calore dissipato da una batteria condensatrice di un gruppo frigorifero);
  • i fabbricati agricoli o rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;
  • edifici in cui non è prevista la permanenza di occupanti (residenti o lavoratori) e in cui non è prevedibile/necessario un clima abitativo come ad es. magazzini, depositi, locali di sgombero, sottotetti, locali macchina, cabine di trasformazione, cantine, autorimesse, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ecc. L’APE è comunque richiesto per le porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica.
  • edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose (es. chiese)
  • i ruderi, purché vengano espressamente dichiarati come tali nell’atto notarile INSIEL – 16 febbraio 2017  (es. unità collabenti, costruzioni non abitabili o agibili comunque la cui utilizzabilità non è conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria).
  • fabbricati in costruzione per i quali non si disponga dell’abitabilità/agibilità al momento della compravendita: immobili venduti come “scheletro strutturale” (privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell’involucro edilizio) oppure immobili venduti “al rustico”(privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici), purché vengano espressamente dichiarati come tali nell’atto notarile. Resta fermo l’obbligo di presentazione, prima dell’inizio dei lavori di completamento, di una nuova relazione tecnica di progetto attestante il rispetto delle norme per l’efficienza energetica degli edifici in vigore alla data di presentazione della richiesta del nuovo permesso di costruire, o denuncia di inizio attività, comunque denominato
  • manufatti comunque, non riconducibili alla definizione di edificio (manufatti cioè non qualificabili come “sistemi costituiti dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno”), per esempio: una piscina all’aperto, una serra non realizzata con strutture edilizie, ecc.

Inoltre, non è obbligatoria in caso di sostituzione della caldaia, radiatori, infissi e finestre o impianto di riscaldamento, installazione del cappotto termico o pompa di calore (raffrescamento: climatizzatore, condizionatore), frazionamento, cambio di destinazione d’uso, rifacimento del tetto, a seguito di relazione energetica “ex legge 10”. Ma andrà comunque aggiornata nei casi previsti dalla legge. Penso ti possa interessare anche l’articolo sull’obbligo di aggiornamento della certificazione energetica oppure sul giusto prezzo delle certificazioni giusto prezzo delle certificazioni.

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