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CONGRUITÀ DEI PREZZI

L’art. 1, c. 1, lett. b), del Decreto anti-frodi ha esteso l’obbligatorietà del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese ai bonus diversi dal Superbonus: Bonus ristrutturazione, Ecobonus ordinari, Bonus facciate e Sismabonus.

Non sempre. Difatti, questi nuovi adempimenti sono obbligatori solo qualora si optasse per:

  • sconto in fattura;
  • cessione del credito.

Da quando sono obbligatori questi adempimenti?

L’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese si applica, in via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate a partire dal 12 novembre 2021, data di entrata in vigore del Decreto anti-frodi.

Inoltre, non occorrono tali adempimenti, per le fatture liquidate e per le quali è stato stipulato un accordo tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, prima del 12 novembre, anche qualora non si sia ancora provveduto alla comunicazione all’Agenzia delle entrate.

Quindi, per poter cedere una determinata spesa, bisogna aver già pagato la relativa fattura e aver stretto già l’accordo di cessione con la banca, l’impresa o il fornitore.

Congruità dei prezzi

Concentriamoci sulla congruità dei prezzi per i bonus differenti dal 110%. Secondo l’art. 119 c. 13 bis del DL Rilancio, variato a seguito del DL Antifrodi,:

“omissis…Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a), nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica. Nelle more dell’adozione dei predetti decreti, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.”

Questo comporta che, per determinare la congruità dei prezzi, potresti far riferimento:

  • ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lett. a) dell’articolo 119 del Decreto rilancio e all’Allegato A, punto 13.1, del d.m. 6 agosto 2020: prezzari DEI, Regionali e delle province autonome.
  • valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, dal MITE (ancora non emanato);

Mentre, nell’attesa che venga adottato il decreto del MITE, dovranno essere utilizzati i prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

Nella legge di bilancio 2022, a scanso di equivoci, è stato chiarito che per realizzare la congruità dei prezzi è possibile giovarsi del prezzario DEI.

L’attestazione della congruità della spesa può essere rilasciata dai medesimi tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni per il Superbonus.

Infine, secondo la circolare 16/E del 29 novembre 2021, per i Bonus diversi dal Superbonus, la congruità dei prezzi può essere rilasciata anche in assenza di uno stato di avanzamento lavori o di una dichiarazione di fine lavori. Tuttavia, considerata la ratio del Decreto anti-frodi di prevenire comportamenti fraudolenti nell’utilizzo di tali Bonus e ritenuto che, con riferimento a queste agevolazioni fiscali, il sostenimento di una spesa trova una giustificazione economica soltanto in relazione ad una esecuzione, ancorché parziale, di lavori. Quindi, la nuova attestazione della congruità della spesa non può che riferirsi ad interventi che risultino almeno iniziati.

Sempre con la legge di bilancio 2022, è stato introdotto un limite sotto al quale non occorre né il visto di conformità, né la congruità dei prezzi.

Limite di 10.000 €

Ad eccezione del bonus facciate, nel caso di cessione del credito o sconto in fattura, non è necessario il visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese per gli interventi ricadenti in edilizia libera o di importo inferiore a 10.000 euro.

Infine, nel caso di bonus facciate, non esiste alcun limite sotto il qualche si possono omettere tali adempimenti.

Cessione rate non fruite

L’obbligo del rilascio del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese, previsto dal Decreto anti-frodi, si applica anche alle comunicazioni di cessione del credito concernenti le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nell’anno 2020, per gli interventi ammessi ai Bonus diversi dal Superbonus, il cui accordo di cessione sia stato stretto a partire dal 12 novembre 2021.

Modello congruità

Secondo la circolare 16/e del 2021, l’attestazione della congruità delle spese, laddove non sia già contenuta in un modello di asseverazione normativamente previsto, può essere predisposta in forma libera, purché preveda l’assunzione di consapevolezza delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi, e della decadenza dai benefici conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

La parcella dell’asseverato è detraibile

All’interno della legge di Bilancio 2022 è stato ribadito che la parcella del professionista asseveratore è detraibile!

Possono essere cedute le spese per lavori almeno iniziati

Per i bonus ordinari, l’attestazione richiesta per optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito, può essere rilasciata anche in assenza di uno stato di avanzamento lavori (non esiste alcun limite del 30% o del 60% dei lavori) o di una dichiarazione di fine lavori.

Considerata la ratio del Decreto anti-frodi di prevenire comportamenti fraudolenti nell’utilizzo di tali Bonus e ritenuto che, con riferimento a queste agevolazioni fiscali, il sostenimento di una spesa trova una giustificazione economica soltanto in relazione ad una esecuzione, ancorché parziale, di lavori, la nuova attestazione della congruità della spesa non può che riferirsi ad interventi che risultino almeno iniziati ( Circolare 16/E 2021 Agenzia delle entrate).

Viceversa, se si volesse detrarre la spesa dalle tasse future, dovremmo distinguere due scenari:

Detrazione della tasse: occorre visto e congruità?

Il visto di conformità non è necessario nel caso di fruizione diretta di questi Bonus nella dichiarazione dei redditi.

Mentre, nei soli casi previsti dal DM 6 agosto 2020, l’attestazione della congruità è obbligatoria anche se decidessi di detrarti la spesa dalle tasse futureIn pratica, qualora aderissi agli Ecobonus ordinari al 65% e al 50%, e al bonus facciate qualificato. Questo in quanto, il DM 6 Agosto 2020 imponeva la congruità dei prezzi precedentemente alla pubblicazione del DL Anti-frodi del 12 novembre 2021.

Difatti, secondo l’art.13 del Decreto efficienza energetica 06/08/2020, per gli Ecobonus ordinari il tecnico abilitato, deve sottoscrivere un computo metrico e asseverare il rispetto dei costi massimi per tipologia di intervento, seguendo i seguenti criteri:

  • i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla regione in cui è sito l’edificio oggetto dell’intervento. In alternativa ai suddetti prezziari, il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI– Tipografia del Genio Civile;
  • nel caso in cui i prezzari di cui alla lettera a) non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso. La relazione firmata dal tecnico abilitato per la definizione dei nuovi prezzi è allegata all’asseverazione di cui all’articolo 8;

Bisogna precisare che, per alcuni Ecobonus ordinari, la congruità dei prezzi potrebbe essere sostituita dalla dichiarazione del fornitore/installatore del rispetto dei prezzi indicati (art. 13.2 all. A del Decreto Requisiti 06/08/2020).

Viceversa, se si decidesse di portare in detrazione dalle tasse le spese sostenute per il bonus ristrutturazione e il bonus facciate non qualificato (sola tinteggiatura senza la posa del cappotto termico), non si avrebbe bisogno né di visto né della congruità dei prezzi.

 

 

IMU e Riforma Catastale

Il presupposto per l’applicazione dell’IMU ricalca quello previsto per l’ICI all’art. 2 del DLgs. 504/92, che consiste nel possesso di:


 fabbricati
 aree fabbricabili
 terreni agricoli

Siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa (salvo che questi siano esclusi o esenti dall’ambito di applicazione dell’imposta).

 

Detrazione per l’abitazione principale

Sulla “prima casa” è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda pari ad €. 200,00, annui. In sede di conversione il D.L. 201/2011 ha inserito un’ulteriore detrazione, per gli anni 2012 e 2013, si tratta del cd. “quoziente familiare” pari ad €. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni.

Abitazione principale e pertinenze

Come già stabilito dal D.Lgs. 23/2011, si assume, ai fini dell’IMU sperimentale una specifica definizione di “prima casa”, differente da quella oggi adottata ai fini dell’ICI Viene considerata abitazione principale del contribuente quella inderogabilmente caratterizzata dalla compresenza di due requisiti:

 Soggettivo (dimora abituale nel fabbricato)
 Oggettivo (iscrizione anagrafica)


Non è necessario che il fabbricato sia effettivamente accatastato ma è sufficiente la sua semplice iscrivibilità.


Pertinenze

Si intendono pertinenze dell’abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (quali magazzini e locali di deposito, stalle, scuderie, rimesse, autorimesse e tettoie).

L’agevolazione si estende anche alle pertinenze dell’abitazione principale, limitatamente ad una per ciascuna categoria, a scelta del contribuente, anche se risultano iscritte in catasto unitamente all’immobile ad uso abitativo.

 

Riforma Catastale

Più vicina la riforma del Catasto, con nuovi criteri come superficie, localizzazione e caratteristiche edilizie per la determinazione del valore degli immobili.

È stato presentato al pre Consiglio dei ministri il testo del disegno di legge che delega il Governo alla ridefinizione del sistema fiscale, tra i cui ambiti d’azione spicca la revisione del Catasto fabbricati.

Tuttavia rimane molto scetticismo fra gli addetti ai lavori per l’effettiva attuazione del disegno di legge.

 

E’ possibile inviare una richiesta on line per il calcolo del proprio IMU, contattateci per ulteriori dettagli!

Agibilità e Abitabilità

I termini “agibilità” e “abitabilità” sono spesso di confusione terminologica, anche nello stesso richiamo da parte di disposizione di legge.

Secondo il disegno normativo originariamente formatosi, il termine licenza di “abitabilità” è stato inizialmente utilizzato in relazione ad immobili ad uso abitativo, mentre il termine licenza di “agibilità” è stato riferito ad immobili non residenziali. Successivamente, tuttavia, il legislatore ha operato una diversa distinzione, riconducendo:

  • l’ “agibilità” alla disciplina generale relativa alla stabilità e alla sicurezza dell’immobile;
  • l’ “abitabilità” alla disciplina speciale dei requisiti dell’immobile rispetto a specifiche destinazioni d’uso.
Con l’articolo 24 è stato eliminato il duplice riferimento terminologico, optando per il più ampio termine “agibilità”.

Il concetto di agibilità è stato aggiornato per ricomprendervi tutti e controlli e le verifiche introdotti negli anni dal legislatore, facendo quindi riferimento ad un concetto di sicurezza inteso in senso ampio, comprendente non solo all’igiene  e alla salubrità dell’edificio e impianti ma anche alle condizioni qualitative e alla statica dello stesso. 

 

Mancanza APE

Anche se è in vigore da ottobre del 2009, non c’è stata forse un adeguata informazione in merito al fatto che l’Attestato di Prestazione Energetica è diventato un documento obbligatorio in fase di compravendita immobiliare, locazione immobiliare e dal 2012 anche sull’annuncio immobiliare di vendita (Cartello, siti web, giornali, ecc…).

Nella compravendita immobiliare è obbligatorio allegare l’APE all’atto di compravendita (sono prevista attualmente sanzioni che vanno da  € 1.000 a € 10.000) mentre in caso di locazione non è obbligatorio allegarlo al Nella locazione immobiliare è obbligatorio redigere l’APE ma non è obbligatorio allegarlo al contratto di locazione (in questo caso le sanzioni vanno da  € 500 a € 5.000).

 

E’ possibile richiedere un preventivo on line personalizzato oppure contattateci per qualsiasi altro tipo di approfondimento.

Sistemi Anticaduta

L’installazione dei sistemi anticaduta è comunque prevista dal Testo Unico. 

E’ fondamentale provvedere, in caso di ristrutturazione edilizia del manto di copertura, ad installare un sistema anticaduta valido, certificato e garantito per la sicurezza di ogni intervento di manutenzione futuro sul tetto (sostituzione tegole, revisione antenna, camini ecc…) che durerà nel tempo.

Tali sistemi anticaduta possono essere realizzati con apposite linee vita o particolari ganci posizionati in punti tali da garantire la sicurezza dell’operatore.

La nostra progettazione si occuperà non solo di fornirvi un adeguato posizionamento dei sistemi anti-caduta ma anche la fornitura e la posa del materiale necessario. Per ulteriori informazione consultare la sezione SPECIALIZZAZIONI oppure contattateci. E’ possibile richiedere un PREVENTIVO allegando una planimetria del tetto.

Verande

Le verande sono considerate di fatto un vero e proprio ampliamento dell’unità abitativa. Per le verande ancora da realizzare in un condominio, è necessario predisporre un progetto unitario approvato dall’assemblea condominiale riferito a tutta la facciata del condominio. Ogni proprietario, presenterà la propria pratica comunale relativa alla sua veranda, successivamente la installerà appoggiandosi al progetto unitario realizzato in precedenza e approvato dal Comune.

Discorso molto diverso nel caso in cui la veranda sia stata già realizzata e NON ESISTA un progetto unitario per tutte le verande. Qui ricadiamo in un caso difficilmente sanabile senza un condono: occorre verificare s è possibile eseguire l’ampliamento, se così non fosse l’unica soluzione è rimuovere la veranda.

Antibagno

La normativa relativa alla presenza dell’antibagno è un regolamento igienico-sanitario attualmente in vigore che prevede la presenza di un locale “filtro” tra il bagno e il locale giorno, cucina o camera. Occorrono in sostanza due porte nel percorso bagno e altro locale abitabile. Spesso, succede che in seguito alla realizzazione di un ingresso-living dopo una ristrutturazione edilizia, non venga realizzato l’antibagno, e che la porta del bagno acceda in modo diretto all’ingresso living, cosa non consentita.

L’ingresso classico, infatti, aveva proprio la funzione di filtro, poichè era possibile chiuderlo da tutte le porte che comunicano con il resto dell’appartamento, soddisfacendo i requisiti previsti per Legge. In caso di realizzazione di ingressi/soggiorni-living è quindi necessario progettare un adeguato antibagno che generalmente dovrà avere un lato minimo di un metro e verrà dotato di areazione forzata.

Nell’antibagno è possibile installare tutti i sanitari tranne il wc.Sono ammessi, solitamente, bagni sprovvisti di antibagno solo a servizio di camere da letto purchè tale bagno non sia dotato di wc.

Gli alberghi hanno deroghe specifiche per la realizzazione dell’antibagno.

Sanatorie Comunali

Esistono diversi tipi di sanatorie, possono dividersi in sanatorie catastali o comunali, quelle più ricorrenti sono quelle comunali.

Tali pratiche edilizie, da con confondere con i condoni, permettono di regolarizzare tutte quelle opere realizzate in passato in assenza di autorizzazione come permesso di costruire, DIA (Dichiarazione d’Inizio Attività), CIL (Comunicazione d’Inizio Lavori) o SCIA (Segnalazione Certificata d’Inizio Attività) (attualmente sono in vigore CIL e SCIA nuove pratiche edilizie).

La modifica di tramezzature interne rientra nelle opere di manutenzione straordinaria, tipologia di opere che necessita di un permesso  per poter essere eseguita. Se queste opere sono già state realizzate è possibile ugualmente presentare un progetto edilizio anche successivamente, pagando le sanzioni amministrative previste, ma solo dopo aver verificato che tutti i regolamenti  edilizi e igienici sanitari vengano rispettati. Molto spesso, il regolamento riferito all’antibagno non è verificato, si rimanda alla  specifica del sito per ulteriori informazioni.
Il 
condono invece, è applicabile solo quando esce la Legge specifica ed ha una durata limitata nel tempo. Altra differenza sostanziale è il fatto che viene rilasciato in deroga ai regolamenti edilizi.

Dati Catastali Errati

E’ necessario verificare con attenzione l’esattezza dei dati catastali che emergono effettuando una visura catastale presso l’Agenzia del Territorio o dal nostro sito web. Come mostra l’esempio di una visura catastale riportata qui a fianco, occorre verificare:

  • Provincia e Comune dell’immobile
  • Estremi catastali: Foglio, Particella (chiamata anche mappale o numero), Sub (Subalterno)
  • Intestatario: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale
  • Aggiornamento dei passaggi di proprietà (capita che spesso sia ancora presente il vecchio intestatario)
  • Indirizzo dell’immobile: via, numero civico, piano (se presenta anche la cantina comparirà anche “S” o “S1” “S2” ecc.)
 
Dalla visura catastale può risultare di non essere l’attuale intestatario del proprio immobile, succedeva in passato, infatti, che molti atti notarili o successioni ereditarie non venissero volturati in catasto ma solo sui registri immobiliari. Oggi questo è un fenomeno che ormai non dovrebbe più accadere.


Tuttavia, se dalla visura catastale non risultassi proprietario del tuo immobile ma l’intestazione risulta da aggiornare in quanto sono presenti i proprietari precedenti o addirittura quelli prima ancora, segui la nostra procedura guidata e invia la tua richiesta.

Verificheremo la tua documentazione gratuitamente, solo dopo che avrai ricevuto la nostra e-mail di conferma sulla fattibilità della pratica potrai pagare direttamente online su questa pagina e avere la situazione aggiornata in 3/4 giorni lavorativi.

Ricorda è importante rettificare/aggiornare i dati catastali prima della compravendita immobiliare.

Planimetrie Catastali Difformi

In questa sezione del sito vengono raccolte le pratiche più ricorrenti svolte dallo Studio Tecnico. In questo modo è possibile consultarle autonomamente per avere maggiori informazioni e compilare eventualmente la richiesta di preventivo. Se il vostro caso non dovesse comunque rientrare tra quelli elencati qui sotto è possibile contattarci per ricevere una consulenza.

Ogni modifica a tale planimetria, come ad esempio lo spostamento di alcuni muri interni, deve avvenire tramite la presentazione di una pratica edilizia  redatta da tecnico abilitato.

Planimetrie non conformi o mancanti

In primo luogo è doveroso fare fin da subito una distinzione fondamentale delle planimetrie che ad esempio sono riferite ad un immobile residenziale. Esistono infatti due planimetrie:

  • Planimetria Comunale
  • Planimetria Catastale

La planimetria comunale è quella archiviata all’ufficio tecnico comunale dov’è sita l’unità immobiliare: rappresenta la planimetria più importante perché è riferita al permesso di costruire originario della casa o del condominio e riporta la situazione che regolarmente denunciata. Solitamente tali planimetrie sono contenute all’interno del progetto edilizio archiviato al comune, divise in tavole progettuali.

La planimetria catastale invece è archiviata presso l’Agenzia del Territorio di competenza, ecco alcuni esempi di una planimetria catastale un pò datata e di una più recente. Secondo le ultime disposizioni di  Legge la planimetria deve essere conforme allo stato di fatto, ovvero deve perfettamente essere identica all’immobile reale, pena la nullità dell’atto o il diniego di eventuale richiesta di mutuo da parte degli istituti di credito. La planimetria  deve essere quindi presentata in sede di atto notarile ed eventualmente anche al perito della banca per l’erogazione del mutuo. Inoltre, anche se la Legge non lo esplicita chiaramente, la planimetria catastale deve necessariamente essere conforme anche alla planimetria comunale. 

In caso di eventuali modifiche è quindi necessario operare su entrambe le planimetrie affinché il tutto sia perfettamente in regola.