I termini “agibilità” e “abitabilità” sono spesso di confusione terminologica, anche nello stesso richiamo da parte di disposizione di legge.
Secondo il disegno normativo originariamente formatosi, il termine licenza di “abitabilità” è stato inizialmente utilizzato in relazione ad immobili ad uso abitativo, mentre il termine licenza di “agibilità” è stato riferito ad immobili non residenziali. Successivamente, tuttavia, il legislatore ha operato una diversa distinzione, riconducendo:
- l’ “agibilità” alla disciplina generale relativa alla stabilità e alla sicurezza dell’immobile;
- l’ “abitabilità” alla disciplina speciale dei requisiti dell’immobile rispetto a specifiche destinazioni d’uso.
Il concetto di agibilità è stato aggiornato per ricomprendervi tutti e controlli e le verifiche introdotti negli anni dal legislatore, facendo quindi riferimento ad un concetto di sicurezza inteso in senso ampio, comprendente non solo all’igiene e alla salubrità dell’edificio e impianti ma anche alle condizioni qualitative e alla statica dello stesso.
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